Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

      1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate».